Onorevoli Deputati! - L'Accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, rappresenta lo strumento principale del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA). Quest'ultimo, proposto dalla Commissione nel maggio 1999 e approvato dal Consiglio Affari generali nel giugno successivo, è divenuto il quadro di riferimento delle relazioni esterne dell'Unione nei confronti dei Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia-ERJM, Serbia e Montenegro) e mira a consolidare: la stabilizzazione politica, economica e istituzionale dei singoli Paesi e dell'intera regione attraverso lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione; l'intensificazione della cooperazione commerciale ed economica; il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale; una maggiore cooperazione in numerosi settori compreso quello della giustizia e degli affari interni. L'obiettivo di fondo del PSA è traghettare con successo i Paesi in questione verso l'adesione all'Unione europea, eventualità divenuta per la Croazia e, in misura minore, per l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, una precisa prospettiva.

1.1  Iter procedurale che ha portato alla firma dell'Accordo.

      Nelle sue conclusioni del 21 ottobre 2002, il Consiglio ha adottato le direttive per il negoziato di un ASA che è stato ufficialmente avviato dalla Commissione il 31 gennaio 2003.
      L'Accordo è stato parafato il 18 febbraio 2006 e firmato a Lussemburgo il 12 giugno 2006, contestualmente alla firma per l'Accordo interinale, che ha reso operative, a partire dal 1o dicembre 2006, le disposizioni riguardanti gli scambi e le questioni commerciali. L'ASA è stato ratificato dal Parlamento europeo il 6 settembre 2006 e dall'Albania il 9 novembre 2006. Ad oggi, è stato ratificato dalla Lettonia (19 dicembre 2006).
      Il testo dell'ASA è sostanzialmente la trasformazione in articolato delle direttive negoziali. Il principale criterio che ha guidato le proposte di Tirana nel corso dei negoziati è stato quello di aderire il più possibile al testo dei precedenti ASA con ERJM e Croazia. Date le differenti situazioni tra i Paesi in questione e il diverso momento in cui è avvenuta la negoziazione, l'ASA con l'Albania presenta le seguenti difformità rispetto ai precedenti:

          inclusione contestuale di clausole relative alla lotta al terrorismo, ai traffici illeciti e di stupefacenti e non proliferazione delle armi di distruzione di massa;

          le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci (titolo IV) tengono conto del fatto che, al momento dell'avvio dei negoziati, l'Albania era già membro dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) (dall'8 settembre 2000);

          non è stato previsto uno specifico protocollo sui prodotti tessili (come invece avvenuto per ERJM e Croazia). L'Accordo sui tessili con l'Albania è scaduto nel 1995; da allora non vi è stata l'esigenza di uno nuovo. Poiché non è necessario definire uno scadenzario specifico dello smantellamento tariffario o fare riferimento ad un Accordo esistente, i prodotti tessili fanno parte delle disposizioni generali in materia di riduzioni tariffarie e abolizione delle restrizioni quantitative. Vi è invece uno

 

Pag. 3

specifico protocollo sul vino e le bevande alcoliche;

          per quanto riguarda i prodotti agricoli, tra le voci soggette a particolari restrizioni non figura il baby-beef, in quanto non prodotto dall'Albania, come invece è avvenuto per gli altri due Paesi;

          per quanto riguarda lo zucchero, il 28 febbraio 2005 è stato adottato un regolamento che ha introdotto, a partire dal 1o luglio 2006, contingenti tariffari «a dazio zero» per limitare le importazioni provenienti dai Balcani occidentali. Il provvedimento fissa a 1.000 tonnellate il contingente per l'Albania;

          per quanto concerne le politiche di cooperazione (titolo VIII), sono state inserite alcune modifiche rispetto alle direttive negoziali: all'articolo 96 (pesca) il rispetto degli obblighi internazionali e regionali in materia di gestione e conservazione delle risorse ittiche; all'articolo 100 (istruzione e formazione) il riferimento agli obiettivi della dichiarazione di Bologna.

1.2  Motivazioni dell'accordo.

      L'obiettivo primario dell'Accordo è il consolidamento dei legami tra le Parti e l'instaurazione tra di esse di relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse. Esso instaura un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, che tenga conto della Politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea. L'ASA favorisce inoltre lo sviluppo del commercio, degli investimenti e della cooperazione tra le Parti.
      L'Accordo sancisce la disponibilità dell'Unione europea ad integrare il più possibile l'Albania nel contesto politico ed economico dell'Europa, anche attraverso un ravvicinamento della legislazione albanese nei settori pertinenti a quella della Comunità. A condizione di una sua corretta attuazione - in particolare per quanto riguarda la cooperazione regionale - l'ASA costituisce la premessa per l'evoluzione futura delle relazioni con l'Albania nella prospettiva di una sua progressiva integrazione nelle strutture dell'Unione. L'Accordo riconosce infatti la qualità del Paese come potenziale candidato all'adesione all'Unione europea sulla base del Trattato sull'Unione europea e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993.

1.3  Esame degli articoli.

      L'ASA instaura un'associazione tra le Parti, che mira a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto nel Paese; a fornire un contesto adeguato per il dialogo politico; a sostenere gli sforzi dell'Albania volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale; a sostenere le iniziative albanesi per il completamento della transizione verso l'economia di mercato, a promuovere relazioni economiche armoniose ed instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra le Parti compatibile con le disposizioni dell'OMC, a promuovere la cooperazione regionale (articolo 1). Tale associazione verrà realizzata progressivamente e completata durante un periodo transitorio della durata massima di dieci anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, diviso in due fasi successive (tale suddivisione non si applica al titolo IV - Libera circolazione delle merci, per il quale è previsto un calendario specifico), al fine di consentire un esame intermedio della sua applicazione. Nel quinto anno successivo alla data della sua entrata in vigore, il consiglio di stabilizzazione e di associazione (CSA) valuterà i progressi compiuti e deciderà se l'Albania potrà passare alla seconda fase di tale processo (articolo 6).
      L'ASA con l'Albania è concluso a tempo indeterminato (articolo 130) (ciascuna delle Parti può denunciare l'Accordo dandone notifica all'altra Parte. L'ASA cessa allora di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica) ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dell'ultimo

 

Pag. 4

strumento di ratifica da parte dei firmatari (articolo 135). In attesa del compimento di suddette procedure, è prevista la possibilità dell'entrata in vigore di determinate parti dell'Accordo mediante un accordo interinale (articolo 136). Nel caso specifico, il 12 giugno 2006, contestualmente alla firma dell'ASA, il Consiglio ha adottato la decisione relativa alla conclusione dell'Accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e l'Albania, dall'altra, che ha consentito l'entrata in vigore, a decorrere dal 1o dicembre 2006, delle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci e ai trasporti contenute nell'ASA.

1.3.1  Princìpi generali, dialogo politico, cooperazione regionale.

      I princìpi generali (titolo I) cui si ispirano le Parti nell'attuazione dell'associazione sono quelli del rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani; dei princìpi del diritto internazionale e dello Stato di diritto; nonché quelli dell'economia di mercato (articolo 2). Ad essi vanno aggiunti i princìpi che derivano dal PSA, relativi alla promozione della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale, allo sviluppo di relazioni di buon vicinato (articolo 3), in particolare attraverso una cooperazione che avvenga anche mediante concessioni reciproche tra l'Albania e i suoi vicini in materia di circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi, nonché con lo sviluppo di progetti di interesse comune, segnatamente quelli riguardanti la lotta contro criminalità organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione clandestina e traffici illeciti, in particolare di esseri umani e droga (articolo 4). Le Parti concordano altresì sull'importanza attribuita alla lotta al terrorismo (articolo 5).
      Sulla base dell'Accordo, le Parti approfondiscono il dialogo politico bilaterale (titolo II) che permetta la piena integrazione dell'Albania nella comunità delle nazioni democratiche e il suo graduale avvicinamento all'Unione europea. Il dialogo politico promuove in particolare: i) la progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali; ii) la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato; iii) la comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa, anche nei settori contemplati dalla PESC. Le Parti, inoltre, cooperano nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e per la creazione di un efficace sistema di controlli nazionali all'esportazione, al transito e all'impiego finale delle tecnologie a duplice uso (articolo 8). L'ASA prevede che il dialogo politico possa svolgersi a livello multilaterale e regionale (articolo 11). Esso avviene in seno al CSA, ma anche - su richiesta delle Parti - a livello di alti funzionari, attraverso i canali diplomatici, nonché attraverso qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidarlo, svilupparlo e intensificarlo (articolo 9). Accanto alla collaborazione tra gli organi governativi, l'ASA prevede altresì il dialogo politico a livello parlamentare, nell'ambito di un apposito comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione (articolo 10), istituito quale foro per lo scambio di opinioni tra i membri che lo compongono: parlamentari europei, da un lato, e albanesi, dall'altro. Il comitato decide la frequenza, il calendario e il turno di presidenza delle proprie riunioni in base al proprio regolamento interno (articolo 122).
      In base all'Accordo, l'Albania si impegna a promuovere attivamente la cooperazione regionale (titolo III) stipulando convenzioni bilaterali (gli elementi principali di suddette convenzioni sono: il dialogo politico; l'instaurazione di una zona di libero scambio; concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali; disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, segnatamente in materia di giustizia e affari interni) entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo con gli altri Paesi che hanno già firmato un ASA (articolo 13). L'Albania si impegna altresì ad avviare la cooperazione con gli

 

Pag. 5

altri Paesi coinvolti nel PSA, nonché con i Paesi candidati all'adesione all'Unione europea, concludendo con essi una convenzione sulla cooperazione regionale (articoli 14-15).

1.3.2  Disposizioni commerciali.

      L'ASA è un accordo commerciale preferenziale - pienamente compatibile con le disposizioni dell'OMC (articolo 7) - le cui disposizioni commerciali disciplinano, da un lato, la libera circolazione delle merci (titolo IV) e, dall'altro, la circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e movimenti di capitali (titolo V).

1.3.2.1  Libera circolazione delle merci (titolo IV).

      In conformità ai disposti dell'ASA, le Parti instaurano progressivamente una zona di libero scambio nel corso di un periodo della durata massima di dieci anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo (articolo 16).
      Per i prodotti industriali, le presenti disposizioni si applicano ai prodotti originari delle Parti di cui ai capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, ad eccezione di quelli di cui all'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo GATT 1994 in materia agricola (articolo 17).
      Pertanto, i dazi doganali, le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente (MEE) relativi alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dell'Albania sono aboliti alla data di entrata in vigore dell'Accordo (articolo 18).
      I dazi doganali applicabili alle importazioni in Albania di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate nell'allegato I sono aboliti alla data di entrata in vigore dell'Accordo. Quelli relativi alle merci elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti secondo un calendario specifico. Le restrizioni quantitative e le MEE sulle importazioni di merci originarie della Comunità sono invece abolite alla data di entrata in vigore dell'Accordo (articolo 19).
      Con effetto immediato dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, inoltre, le Parti aboliscono nei loro scambi tutti gli oneri di effetto equivalente (OEE) a dazi doganali sulle importazioni (articolo 20); tutti i dazi doganali all'esportazione e gli OEE, nonché tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e le MEE (articolo 21).
      L'Albania potrà, ove le condizioni economiche generali e la situazione dello specifico settore economico lo consentano, ridurre i suoi dazi doganali più rapidamente di quanto indicato (articolo 22).
      Il protocollo n. 1 disciplina il regime applicabile ai prodotti siderurgici di cui ai capitoli 72 e 73 della nomenclatura combinata (articolo 23).
      Dopo la definizione dei prodotti agricoli, e della pesca (articolo 24), l'ASA prevede un'abolizione reciproca tra le Parti - dalla data di entrata in vigore dell'Accordo - di tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di detti prodotti e le MEE (articolo 26). Il protocollo n. 2 specifica le condizioni applicabili a taluni prodotti agricoli trasformati, ivi elencati (articolo 25).
      La Comunità abolisce i dazi doganali e gli OEE sulle importazioni di prodotti agricoli originari dell'Albania, diversi da animali vivi e carni bovine fresche o congelate, vini e zucchero. Per i prodotti relativi agli ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci nonché frutta commestibile, scorze di agrumi o di meloni, viene eliminata solo la parte ad valorem del dazio, ma viene mantenuto il dazio doganale specifico. Per quanto riguarda in particolare gli zuccheri ed i prodotti a base di zucchero, la Comunità concede l'accesso in franchigia doganale per le importazioni dall'Albania entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 1.000 tonnellate.
      Quanto all'Albania, alla data di entrata in vigore dell'ASA, essa: 1) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, specificati nell'allegato II

 

Pag. 6

(a); 2) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità elencati all'allegato II (b), in conformità del calendario ivi indicato per ciascun prodotto; 3) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato II (c), entro i limiti di contingenti tariffari indicati in tale allegato per ciascun prodotto.
      Il protocollo n. 3, la cui finalizzazione ha richiesto un notevole grado d'impegno in ambito comunitario - in particolare circa la definizione del rapporto tra marchi commerciali e indicazioni geografiche - definisce il regime applicabile ai vini e alle bevande spiritose (articolo 27).
      Per i prodotti della pesca, la Comunità abolisce, alla data di entrata in vigore dell'ASA, tutti i dazi doganali, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato III, originari dell'Albania. Per parte sua, l'Albania evita di applicare dazi doganali od OEE ai prodotti della pesca originari della Comunità (articolo 28).
      L'Accordo prevede altresì che le Parti esaminino - entro sei anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo - in sede di CSA, prodotto per prodotto, la possibilità di ulteriori reciproche concessioni per prodotti agricoli e ittici (articolo 29). Le Parti sono comunque libere di applicare unilateralmente misure più favorevoli (articolo 30). È prevista, infine, una clausola di salvaguardia che prevede l'avvio di consultazioni tra le Parti, nonché l'adozione di eventuali contromisure, nel caso in cui le importazioni di prodotti originari di una di esse, soggette alle concessioni di cui sopra, provochino gravi perturbazioni sui mercati o ai dispositivi regolamentari interni della controparte (articolo 31).
      Le disposizioni comuni prevedono che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ASA, le Parti non introducano nuovi dazi doganali od OEE sulle importazioni o sulle esportazioni, né aumentino quelli già applicati; non verranno altresì introdotte nuove restrizioni quantitative o MEE né rese più restrittive quelle esistenti (clausola di standstill - articolo 33).
      È vietata l'introduzione o il mantenimento di misure di discriminazione fiscale tra i prodotti di una Parte e quelli simili originari del territorio dell'altra Parte (articolo 34).
      L'ASA non osta al mantenimento o istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri, a meno che essi non alterino le condizioni commerciali dell'Accordo stesso (articolo 36).
      L'ASA prevede la facoltà di ciascuna Parte di adottare eventuali misure antidumping (articolo 37), nonché le altre misure che si riterranno necessarie, qualora un prodotto di una Parte venga importato nell'altra in quantità maggiorate o in condizioni tali da provocare gravi pregiudizi o perturbazioni all'industria o all'economia del Paese importatore, secondo le procedure stabilite nella clausola di salvaguardia generale (articolo 38), ovvero in caso di penuria critica di generi alimentari o di altri prodotti essenziali alla Parte esportatrice (articolo 39).
      Disposizioni specifiche sono poi contemplate relativamente ai monopoli di Stato (articolo 40) e alle restrizioni autorizzate, per motivi di ordine, di sicurezza e di tutela della salute pubblici, ad importazione, esportazione o transito di merci (articolo 42).
      Le Parti si impegnano inoltre a collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali dell'Accordo; qualora vengano accertate a carico di una Parte una mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità nel settore doganale, si potrà procedere alla sospensione temporanea del trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 43. La constatazione di irregolarità si può verificare qualora si osservi un rapido aumento, ingiustificato, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell'altra Parte.
      Il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo (articolo 41), mentre il protocollo n. 2 specifica le condizioni applicabili
 

Pag. 7

agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati (articolo 25).

1.3.2.2  Circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e movimenti di capitali (titolo V).

      In materia di circolazione dei lavoratori, l'ASA prevede che i lavoratori cittadini di una Parte legalmente occupati nel territorio dell'altra Parte, nonché i familiari colà legalmente residenti, non siano soggetti ad alcuna discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento (articolo 46).
      L'ASA prevede che vengano ampliate le agevolazioni per l'accesso all'occupazione dei lavoratori albanesi concesse dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali. Il CSA valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale (articolo 47).
      Saranno introdotte norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori albanesi e i loro familiari. Una decisione del CSA prevederà il cumulo dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi da tali lavoratori nei vari Stati membri, nonché la trasferibilità dei trattamenti di tipo previdenziale e il versamento degli assegni familiari, lasciando impregiudicati eventuali diritti od obblighi derivanti da accordi bilaterali che prevedano un trattamento più favorevole. L'Albania, per parte sua, concede ai lavoratori comunitari e ai loro congiunti la trasferibilità dei trattamenti previdenziali e il versamento degli assegni familiari (articolo 48).
      In materia di stabilimento, a partire dalla data di entrata in vigore dell'ASA ciascuna delle due Parti concede per lo stabilimento delle società nonché per le attività delle filiali e delle consociate dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello nazionale o della nazione più favorita. Le Parti si astengono dall'adottare nuove normative o misure che introducano discriminazioni in materia di stabilimento e attività di società comunitarie o albanesi sul loro territorio rispetto alle loro società. Dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'ASA, il CSA definisce le modalità per estendere le suddette facilitazioni allo stabilimento di cittadini di entrambe le Parti che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi.
      L'Accordo riconosce il diritto di consociate e filiali di società comunitarie di utilizzare e locare proprietà immobiliari in Albania; le consociate di società comunitarie hanno inoltre il diritto di acquistare proprietà immobiliari e godere dei diritti derivanti da tali proprietà. Per quanto riguarda beni pubblici e di interesse comune esse godono degli stessi diritti in capo alle società albanesi, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio, esclusi le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale. Sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo, il CSA definisce le modalità per estendere tali diritti anche ai settori esclusi (articolo 50).
      Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni contenute nell'ASA, le Parti possono prendere misure cautelative a tutela di investitori e risparmiatori o per garantire la stabilità del sistema finanziario; tali misure non saranno utilizzate per eludere gli obblighi assunti a norma del presente Accordo (articolo 51).
      Fatto salvo l'Accordo multilaterale sull'istituzione di uno spazio aereo comune europeo (ECAA), l'intero capitolo sullo stabilimento non si applica ai servizi di trasporto aereo, fluviale e di cabotaggio marittimo.
      Tuttavia, l'ASA prevede che il CSA possa formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività in tali settori (articolo 52).
      Il CSA esamina le iniziative da prendere e adotta tutte le misure necessarie per agevolare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (articolo 54).

 

Pag. 8


      L'Accordo prevede che la società di una delle Parti possa far assumere propri quadri intermedi (definiti ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2) da una delle consociate o filiali stabilita sul territorio dell'altra Parte in base alla legislazione di quest'ultima (articolo 55).
      Nel corso dei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'ASA, l'Albania può - a livello transitorio - adottare misure in deroga alla disciplina che regola lo stabilimento di società e cittadini comunitari a favore di determinate industrie che siano in corso di ristrutturazione, o versino in gravi difficoltà oppure rischino l'eliminazione dal mercato ovvero si stiano affermando sul mercato albanese. Tali misure non potranno applicarsi oltre il settimo anno dalla data di entrata in vigore dell'Accordo e non potranno in alcun caso discriminare le attività di società e cittadini comunitari già stabilitisi nel Paese. Al termine dei cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'ASA, l'Albania può introdurre e mantenere misure di tipo «protezionistico» solo se autorizzate dal CSA e secondo le condizioni stabilite da quest'ultimo (articolo 56).
      L'Accordo promuove la graduale liberalizzazione della prestazione di servizi da parte di società o cittadini delle Parti stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi. A tale fine le Parti consentono la temporanea circolazione dei prestatori di servizio. Cinque anni dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo, il CSA prende le misure necessarie per la progressiva attuazione di detta liberalizzazione (articolo 57).
      Una disciplina specifica è dedicata alla prestazione di servizi di trasporto tra le Parti (articolo 59). I trasporti terrestri sono disciplinati dal protocollo n. 5 che definisce le norme applicabili alle relazioni tra le Parti per garantire un traffico di transito stradale illimitato attraverso l'Albania e la Comunità nell'insieme, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa albanese con quella della Comunità. In materia di trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico su base commerciale. Le Parti negozieranno invece speciali Accordi per disciplinare le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei, al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione nel settore secondo le rispettive esigenze commerciali. L'Albania si impegna ad adeguare la propria legislazione in materia di trasporti aerei, marittimi e terrestri a quella comunitaria, al fine di facilitare la circolazione di persone e merci.
      Le Parti si impegnano ad autorizzare i pagamenti correnti in moneta liberamente convertibile (articolo 60).
      Per quanto riguarda i movimenti di capitale, a partire dalla data di entrata in vigore dell'ASA, le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi agli investimenti diretti, nonché la liquidazione e il rimpatrio di tali investimenti e dei profitti che ne derivano, oltre alla libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi. Dal quinto anno di vigenza dell'Accordo, le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi agli investimenti di portafoglio.
      Una disciplina specifica è dedicata all'acquisto di beni immobili in Albania da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, fatte salve le restrizioni indicate nell'elenco di impegni specifici a norma dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS). Entro sette anni dalla data di entrata in vigore dell'ASA, l'Albania adegua progressivamente la propria legislazione in materia per garantire ai cittadini comunitari il medesimo trattamento riservato a quelli albanesi e dopo cinque anni il CSA esamina le modalità per la graduale eliminazione di dette restrizioni.
      Le Parti hanno facoltà di adottare eventuali misure di salvaguardia sui movimenti di capitale - se strettamente necessarie e per un periodo non superiore ad un anno - nel caso in cui i reciproci movimenti causino o minaccino di causare serie difficoltà al funzionamento
 

Pag. 9

della politica di cambio o monetaria di una delle Parti.
      Le disposizioni relative ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitale non devono limitare il diritto degli operatori economici delle Parti di beneficiare di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti (articolo 61).
      Nei primi tre anni successivi all'entrata in vigore dell'ASA, le Parti adottano le misure necessarie per favorire l'applicazione graduale dell'acquis comunitario all'Albania in materia di libera circolazione dei capitali, che dovrà essere completata secondo le modalità stabilite dal CSA entro la fine del terzo anno (articolo 62).
      Le disposizioni generali dell'ASA in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e movimenti di capitale appena descritte sono soggette ad alcune limitazioni, giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità o se riguardano attività svolte sul territorio di una o l'altra delle Parti connesse all'esercizio dei poteri pubblici (articolo 63). Le disposizioni in oggetto saranno progressivamente adeguate a quelle dell'Accordo generale sugli scambi di servizi in ambito OMC-GATS (articolo 68).
      Nel caso di gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o dell'Albania, una delle Parti può adottare eventuali misure restrittive alle condizioni stabilite nel quadro dell'Accordo OMC, informandone senza indugio l'altra Parte. Tali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi agli investimenti né ai redditi da essi derivanti (articolo 67).

1.3.3  Disposizioni non commerciali.

      Al fine di avvicinare l'Albania all'acquis comunitario, l'ASA prevede una disciplina specifica in materia di ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza (titolo VI), giustizia, libertà e sicurezza (titolo VII), politiche di cooperazione (titolo VIII), nonché di cooperazione finanziaria (titolo IX).

1.3.3.1  Ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza (titolo VI).

      L'ASA prevede che il graduale ravvicinamento della legislazione albanese a quella comunitaria inizi con la firma dell'Accordo e si estenda progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis ivi contemplati entro il periodo transitorio della durata massima di dieci anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, diviso in due fasi successive. Durante la prima fase, il processo di ravvicinamento si concentrerà su alcuni elementi fondamentali dell'acquis relativo al mercato interno, nonché su concorrenza, diritti di proprietà intellettuale, industriale, commerciale, appalti pubblici, standardizzazione e certificazione, servizi finanziari, trasporti terrestri e marittimi (con particolare attenzione alle norme in materia di sicurezza, requisiti ambientali, aspetti sociali), diritto societario, contabilità, tutela dei consumatori, protezione dei dati, salute, sicurezza sul lavoro, pari opportunità. Nella seconda fase, l'Albania si concentrerà sulle altre parti dell'acquis. A tale fine, verrà concordato un programma tra Commissione europea e Tirana, che riguarderà anche le modalità per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento delle legislazioni e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi (articolo 70).
      Le pratiche che impediscono, limitano o falsano la concorrenza (accordi e decisioni tra imprese), l'abuso di posizione dominante, nonché gli aiuti di Stato (AdS) (l'Accordo prevede delle eccezioni: l'Albania viene assimilata - per i primi dieci successivi alla data di entrata in vigore dell'ASA - alle regioni dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea) aventi tali finalità, sono incompatibili con l'ASA nella misura in cui siano pregiudizievoli al commercio tra le Parti. La valutazione delle pratiche sopramenzionate andrà effettuata

 

Pag. 10

secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunità. Una Parte potrà prendere le misure adeguate, previa consultazione nell'ambito del CSA, nel caso ritenga una particolare pratica incompatibile con l'ASA.
      L'Accordo prevede inoltre che le Parti conferiscano ad un organismo pubblico indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni relative alle pratiche che ostacolano la concorrenza, ad eccezione degli AdS, per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e quelle che godono di speciali diritti.
      L'Albania, da parte sua, istituisce un'autorità indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni relative agli AdS entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. Tale autorità può autorizzare regimi di AdS e singoli aiuti in conformità all'acquis comunitario, nonché ordinare il recupero dei fondi concessi illegalmente. Le Parti garantiscono la reciproca trasparenza presentando una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi utilizzati per le relazioni comunitarie sulla materia. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su singoli casi di AdS. L'Albania compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorità indipendente e li allinea con i criteri previsti dall'acquis comunitario entro e non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'ASA (articolo 71).
      Entro la fine del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'Accordo, l'Albania applica alle imprese pubbliche e a quelle cui sono stati concessi diritti speciali, i princìpi del Trattato istitutivo della Comunità europea. I diritti speciali non comprendono, durante il periodo transitorio, la possibilità di applicare restrizioni quantitative alle importazioni albanesi di prodotti comunitari (articolo 72).
      L'articolo 73 contiene disposizioni specifiche relative alla tutela e all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, contemplando un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'ASA per l'adeguamento da parte albanese all'acquis comunitario; la materia viene disciplinata dall'allegato V.
      L'articolo 74 si riferisce all'aggiudicazione degli appalti pubblici; a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ASA, le società albanesi possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nell'Unione europea, compresi quelli nel settore dei servizi di pubblica utilità una volta che il Governo albanese avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, analoga misura verrà prevista per le società comunitarie non stabilite in Albania, mentre quelle stabilite in loco potranno accedere dalla data di entrata in vigore dell'ASA alle procedure di aggiudicazione dei contratti.
      L'articolo 75 contiene disposizioni relative all'allineamento della legislazione albanese a quella comunitaria in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità, mentre l'articolo 76 prevede analoghe misure per quanto concerne la tutela dei consumatori e l'articolo 77 per le condizioni di lavoro e le pari opportunità.

1.3.3.2  Giustizia, libertà e sicurezza (titolo VII).

      In materia di cooperazione nel settore giustizia e affari interni (GAI), le Parti riconoscono l'importanza del consolidamento dello Stato di diritto e del rafforzamento delle istituzioni (amministrative e giudiziarie), promuovendo l'indipendenza del settore giudiziario e il miglioramento della sua efficienza, nonché la formazione degli operatori del settore (articolo 78).
      L'Albania si impegna ad assicurare altresì l'adeguamento della propria legislazione a quella comunitaria per quanto concerne la protezione dei dati di carattere personale (articolo 79).

 

Pag. 11


      In materia di cooperazione nel settore della circolazione delle persone (visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione), le Parti istituiscono un ambito di cooperazione, anche a livello regionale, che poggia su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento e che comprende una specifica assistenza tecnica ed amministrativa (articolo 80).
      Le Parti istituzionalizzano la loro cooperazione per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina; a tale scopo accettano di riammettere su richiesta i propri cittadini presenti illegalmente sul territorio dell'altra Parte o i cittadini di Paesi terzi ivi immigrati provenienti rispettivamente dall'Albania o da uno degli Stati membri. Le procedure per la riammissione di cittadini ed apolidi sono stabilite nell'accordo tra la Comunità europea e l'Albania firmato il 14 aprile 2005 (ed entrato in vigore il 1o maggio 2006). Il CSA esamina altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione clandestina, compresa la tratta degli esseri umani (articolo 81).
      Le Parti si impegnano inoltre a collaborare nella lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo (articoli 82 e 84), nonché il traffico di stupefacenti (articolo 83). Esse cooperano altresì nel settore della lotta alla criminalità e alle altre attività illecite, quali contrabbando, tratta di esseri umani, transazioni illecite di merci e di armi, criminalità informatica, corruzione, frode fiscale (articolo 85).

1.3.3.3  Politiche di cooperazione (titolo VIII).

      Le Parti instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita dell'Albania. A tale fine, è prevista l'elaborazione di politiche di cooperazione e di altre misure che favoriscano lo sviluppo economico e sociale del Paese, in un contesto di cooperazione regionale. L'Accordo prevede infatti che vengano promosse le misure atte a favorire la cooperazione tra l'Albania e i Paesi limitrofi, compresi gli Stati membri. Il CSA ha la facoltà di stabilire le priorità tra le diverse politiche di cooperazione contemplate dall'ASA (articolo 86).
      In materia di politica economica e commerciale, su richiesta dell'Albania, la Comunità può fornire l'assistenza tecnica necessaria per la creazione di un'economia di mercato funzionante e il graduale ravvicinamento delle sue politiche a quelle dell'Unione economica e monetaria. La cooperazione mira inoltre a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio riferito all'attività commerciale (articolo 87).
      Le Parti inoltre collaborano nel settore statistico (articolo 88); cooperano per favorire un adeguato sviluppo dei servizi bancari, assicurativi, finanziari e di controllo finanziario (articoli 89 e 90), nonché per promuovere e tutelare gli investimenti privati, nazionali ed esteri (articolo 91).
      Le Parti si impegnano a cooperare nell'azione di ammodernamento e ristrutturazione dell'industria albanese, nonché di collaborazione fra operatori economici nel rispetto dell'ambiente, tenendo conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale e dell'acquis comunitario (articolo 92). In particolare, si mira a: sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese del settore privato, tenendo conto dell'acquis e dei princìpi sanciti dalla Carta europea per le piccole imprese, a cui l'Albania ha aderito, insieme agli altri Paesi del PSA, nel giugno 2003 (articolo 93); agevolare il turismo (articolo 94); modernizzare e ristrutturare i settori albanesi agroindustriale e della pesca, favorendo il progressivo avvicinamento della legislazione alle norme e agli standard comunitari (articoli 95 e 96).
      La cooperazione riguarda altresì il settore delle dogane (articolo 97), per il quale il protocollo n. 6 definisce le norme di assistenza amministrativa reciproca in materia; della fiscalità, in merito al quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ASA, le Parti si consulteranno sulle modalità di eliminazione della concorrenza fiscale pregiudizievole tra gli Stati

 

Pag. 12

membri e l'Albania, onde consentire parità di condizioni per quanto riguarda la tassazione delle imprese (articolo 98); sociale, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, la previdenza sociale, le pari opportunità, la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (articolo 99); dell'istruzione e formazione, prevedendo che la realizzazione degli obiettivi enunciati nella dichiarazione di Bologna, a cui il Paese ha aderito nel settembre 2003, costituirà una priorità per i sistemi di istruzione superiore albanesi (articolo 100); culturale (articolo 101); audiovisivo, anche attraverso la coproduzione nei settori cinematografico e televisivo (articolo 102); della società dell'informazione, prevedendo che in tale ambito si intende preparare la società albanese all'era digitale, attirare investimenti e garantire l'interoperabilità di reti e servizi (articoli 103 e 105); delle infrastrutture di comunicazione elettronica e servizi connessi (articolo 104); dell'energia, compresa, se del caso, la sicurezza nucleare, prevedendo che la collaborazione rispecchia i princìpi dell'economia di mercato e quelli della Carta europea dell'energia ed è sviluppata in vista di un'integrazione graduale dell'Albania nei mercati energetici europei (articolo 107) (il 1o luglio 2006 è entrato in vigore il Trattato istitutivo della Comunità per l'energia dell'Europa sud-orientale, a cui aderisce anche l'Unione europea); dell'ambiente (articolo 108); di ricerca scientifica civile e di sviluppo tecnologico, che tuteli i diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (articolo 109); di sviluppo regionale e locale, in particolare per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (articolo 110); della pubblica amministrazione centrale e locale, al fine di promuovere nel Paese lo Stato di diritto, il buon funzionamento delle istituzioni pubbliche e il loro consolidamento (articolo 111).

1.3.3.4  Cooperazione finanziaria (titolo IX).

      L'ASA prevede che l'Albania possa beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti - compresi quelli concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) - tenendo conto dei contenuti del rapporto annuale sul Paese, del Partenariato europeo e delle conclusioni del Consiglio riguardanti, in particolare, il rispetto dei programmi di adeguamento (articolo 112). L'assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, disciplinata fino al 31 dicembre 2006 dal programma Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation (CARDS), ha luogo, a partire dal 1o gennaio 2007, nell'ambito del nuovo strumento di assistenza pre-adesione (IPA), sulla base di un quadro indicativo pluriennale definito dalla Comunità in seguito a consultazioni con Tirana. Tale assistenza può riguardare qualsiasi settore della cooperazione, segnatamente la giustizia, la libertà e la sicurezza, il ravvicinamento delle legislazioni e lo sviluppo economico (articolo 113). Su richiesta albanese e in casi eccezionali, la Comunità può valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere un'assistenza macrofinanziaria, la cui erogazione è subordinata al rispetto di un programma convenuto tra Albania e Fondo monetario internazionale (FMI) (articolo 114).
      Per consentire l'impiego ottimale delle risorse disponibili, l'ASA prevede l'impegno delle Parti ad adoperarsi per favorire uno stretto coordinamento tra l'erogazione dei contributi comunitari e quella dei fondi provenienti da altre fonti, Stati membri, Paesi terzi e istituzioni finanziarie internazionali (articolo 115).

1.3.4  Disposizioni istituzionali, generali e finali (titolo X).

1.3.4.1  Disposizioni istituzionali.

      L'ASA istituisce un consiglio di stabilizzazione e di associazione (CSA) incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione dell'Accordo. Il CSA è composto, da

 

Pag. 13

un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del Governo albanese (nelle questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del CSA). Il CSA si riunisce al livello opportuno ad intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono ed è presieduto a turno da un rappresentante del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante albanese (conformemente al proprio regolamento interno). Il CSA esamina qualsiasi questione importante inerente all'Accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse (articoli 116 e 117). Il CSA ha il potere di prendere decisioni relativamente al campo di applicazione dell'Accordo, nei casi contemplati dall'ASA stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il CSA può altresì formulare adeguate raccomandazioni (articolo 118). L'ASA prevede che le Parti possano deferire qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo al CSA, che può comporre la controversia mediante una decisione vincolante (articolo 119).
      Il CSA è assistito nel suo lavoro dal Comitato di stabilizzazione e di associazione (ComSA) composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti albanesi. Il CSA può decidere tuttavia l'istituzione di qualsiasi altro comitato od organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni (articolo 120). Il ComSA può creare sottocomitati tematici entro la fine del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'ASA, tenendo conto dell'importanza di una gestione efficace delle questioni connesse all'immigrazione, in relazione a quanto previsto dall'Accordo in materia di visti, gestione delle frontiere, asilo, riammissione e al monitoraggio del Piano d'azione dell'Unione europea per l'Albania e regioni limitrofe (articolo 121).

1.3.4.2  Disposizioni generali.

      L'ASA prevede apposite clausole a garanzia della tutela giuridica e amministrativa dei diritti individuali e di proprietà delle persone fisiche e giuridiche delle Parti (articolo 123) e della possibilità di adottare eventuali misure restrittive ritenute necessarie per motivi di sicurezza interna e internazionale (articolo 124).
      L'Accordo prevede inoltre l'obbligo delle Parti di adottare tutti i provvedimenti necessari per l'adempimento degli impegni previsti dall'Accordo e per la realizzazione degli obiettivi da questo fissati. Nel caso in cui una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'Accordo, essa può adottare delle misure opportune, previa informazione - ad eccezione per i casi particolarmente urgenti - ed esame della questione da parte del CSA. Nella scelta delle misure andranno privilegiate quelle che perturbano meno il funzionamento dell'Accordo (articolo 126). L'ASA impegna le Parti a consultarsi tempestivamente per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, nonché di altri aspetti delle loro relazioni (articolo 127).

1.3.4.3  Disposizioni finali.

      Le disposizioni finali, oltre a disciplinare la durata (articolo 130), l'ambito territoriale di applicazione (articolo 132), le versioni linguistiche (articolo 134), e l'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 135), prevedono la possibilità della conclusione di un accordo interinale (articolo 136). A decorrere dalla data di entrata in vigore, l'ASA sostituisce l'Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Albania sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, firmato a Bruxelles l'11 maggio 1992 (articolo 137).

 

Pag. 14

1.3.5  Allegati e protocolli.

      L'Accordo è corredato da cinque allegati e sei protocolli che costituiscono parte integrante dell'Accordo, come pure l'accordo quadro tra la Comunità europea e l'Albania del 22 novembre 2004 sui princìpi generali della partecipazione del Paese ai programmi comunitari, e relativo allegato che, in base all'articolo 8, può essere modificato all'occorrenza dal CSA (articolo 129).

      Allegato I - (articolo 19) Concessioni tariffarie accordate dall'Albania ai prodotti industriali della Comunità.
      Allegato II (a) - (articolo 27, paragrafo 3, lettera a)) Concessioni tariffarie accordate dall'Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità.
      Allegato II (b) - (articolo 27, paragrafo 3, lettera b)) Concessioni tariffarie accordate dall'Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità.
      Allegato II (c) - (articolo 27, paragrafo 3, lettera c)) Concessioni tariffarie accordate dall'Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità.
      Allegato III - Concessioni comunitarie relative ai pesci e ai prodotti della pesca albanesi.
      Allegato IV - Stabilimento: servizi finanziari.
      Allegato V - (articolo 73) Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

      Protocollo n. 1 - relativo ai prodotti siderurgici.
      Protocollo n. 2 - relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e l'Albania.
      Protocollo n. 3 - riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato.
      Protocollo n. 4 - relativo alla definizione del concetto di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.
      Protocollo n. 5 - relativo ai trasporti terrestri.
      Protocollo n. 6 - relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale.